Ordinanza di divieto di accesso ai cani nelle aree attrezzate
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con Ordinanza n° 6 del 19/08/2009 ha emanato una provvedimento comunale che vieta l'accesso ai cani ed animali domenstici nelle aree attrezzate del Comune.
Tel.0963-74045 - Fax 0963-74786
Codice Fiscale 00339420796
Ordinanza - N° 6 del 19-08.-09
ORDINANZA DIVIETO ACCESSO AI CANI E ANIMALI DOMESTICI NELLE AREE ATTREZZATE
“PARCO GIOCHI”
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso che in varie occasioni i cittadini hanno segnalato inconvenienti derivanti dalla presenza
e circolazione di cani e altri animali domestici presso le aree attrezzate come “parco giochi” per bambini;
Rilevato che a causa della mancanza di senso civico ed incuria di taluni proprietari dei cani o delle
persone che li accompagnano, tali aree verdi ubicate nelle varie zone del paese,
vengono spesso insudiciate dalle deiezioni degli animali;
Considerato che tale situazione non solo reca disturbo e disagio alla cittadinanza nonché perdita
di decoro per le aree verdi, ma rappresenta una possibile causa di diffusione di malattie
conseguenti al contatto, anche accidentale, tra le persone ed in particolare i bambini che
frequentano i campi-gioco, e le deiezioni canine;
Ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate dai cittadini e necessario intervenire al fine di
prevenire i disagi di cui sopra;
Individuato quale rimedio efficace l’istituzione del divieto di accesso ai cani nelle aree verdi
e nel “parco giochi”;
Ritenuto necessario rendere palese e meglio percettibile il divieto di accesso di cui sopra
attraverso l’installazione, in ciascuna area individuata, di apposita tabella segnaletica;
Visto l’art. 50 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
Vista
ORDINA
1) il divieto assoluto di accesso ai cani e animali domestici all’interno delle aree pubbliche attrezzate a “parco giochi” che di seguito si riportano:
- Parco giochi;
- Campo sportivo;
- Scuole elementare;
- Aree attrezzate;
- Verde pubblico;
2) di esentare dal rispetto della presente ordinanza i detentori di cani guida per ciechi e tutte le
forze di pubblica sicurezza, qualora impieghino cani per la loro attività di repressione e
prevenzione.
3) di rendere palese presso ogni area di cui al punto 1) il divieto di accesso ai cani e animali domestici.
AVVERTE
che, in tutto il territorio comunale, e soprattutto nelle “aree verdi non
attrezzate”, i cani devono essere tenuti con solido e adeguato
GUINZAGLIO da persona capace di custodirli, ai sensi della normativa vigente.
INOLTRE, tutti i cani di grossa taglia o di indole mordace, appartenenti alle
razze indicate come pericolose dalla vigente normativa, devono essere muniti anche
di idonea MUSERUOLA.
Il conduttore del cane ha l’obbligo di avere al seguito l’attrezzatura adeguata per il pronto recupero
degli escrementi su tutto il territorio comunale.
AVVERTE, ALTRESÌ,
- che la violazione del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), per la quale è
ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (cinquanta/00).
- che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale.
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa:
- al Comando di Polizia Municipale presso codesto ente;
- al Comando dei Carabinieri – Serra San Bruno;
- portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito
internet del Comune, nonché mediante il posizionamento dell’idonea segnaletica verticale.
Simbario, 19 agosto 2009
DELL’ UFFICIO TECNICO
Arch. IENNARELLA GIUSEPPE
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Calabria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
(Provincia di Vibo Valentia)




