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Ordinanza di divieto di accesso ai cani nelle aree attrezzate

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Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con Ordinanza n° 6 del 19/08/2009 ha emanato una provvedimento comunale che vieta l'accesso ai cani ed animali domenstici nelle aree attrezzate del Comune.

COMUNE DI SIMBARIO

 Tel.0963-74045 - Fax 0963-74786
Codice Fiscale 00339420796

 

 Ordinanza - N° 6 del 19-08.-09

 

ORDINANZA DIVIETO ACCESSO AI CANI E ANIMALI DOMESTICI NELLE AREE ATTREZZATE

“PARCO GIOCHI”

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Premesso che in varie occasioni i cittadini hanno segnalato inconvenienti derivanti dalla presenza

e circolazione di cani  e altri animali domestici presso le aree attrezzate come “parco giochi” per bambini;

Rilevato che a causa della mancanza di senso civico ed incuria di taluni proprietari dei cani o delle

persone che li accompagnano, tali aree verdi ubicate nelle varie zone del paese,

vengono spesso insudiciate dalle deiezioni degli animali;

Considerato che tale situazione non solo reca disturbo e disagio alla cittadinanza nonché perdita

di decoro per le aree verdi, ma rappresenta una possibile causa di diffusione di malattie

conseguenti al contatto, anche accidentale, tra le persone ed in particolare i bambini che

frequentano i campi-gioco, e le deiezioni canine;

Ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate dai cittadini e necessario intervenire al fine di

prevenire i disagi di cui sopra;

Individuato quale rimedio efficace l’istituzione del divieto di accesso ai cani nelle aree verdi

e nel  “parco giochi”;

Ritenuto necessario rendere palese e meglio percettibile il divieto di accesso di cui sopra

attraverso l’installazione, in ciascuna area individuata, di apposita tabella segnaletica;

Visto l’art. 50 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Vista la Legge 21.11.1981 n° 689;

ORDINA

1) il divieto assoluto di accesso ai cani e animali domestici all’interno delle aree pubbliche attrezzate a “parco giochi” che di seguito si riportano:

- Parco giochi; 

- Campo sportivo;

- Scuole elementare;

- Aree attrezzate;

- Verde pubblico;

2) di esentare dal rispetto della presente ordinanza i detentori di cani guida per ciechi e tutte le

forze di pubblica sicurezza, qualora impieghino cani per la loro attività di repressione e

prevenzione.

3) di rendere palese presso ogni area di cui al punto 1) il divieto di accesso ai cani e animali domestici.

AVVERTE

che, in tutto il territorio comunale, e soprattutto nelle “aree verdi non

attrezzate”, i cani devono essere tenuti con solido e adeguato

GUINZAGLIO da persona capace di custodirli, ai sensi della normativa vigente.

INOLTRE, tutti i cani di grossa taglia o di indole mordace, appartenenti alle

razze indicate come pericolose dalla vigente normativa, devono essere muniti anche

di idonea MUSERUOLA.

Il conduttore del cane ha l’obbligo di avere al seguito l’attrezzatura adeguata per il pronto recupero

degli escrementi su tutto il territorio comunale.

AVVERTE, ALTRESÌ,

- che la violazione del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), per la quale è

ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (cinquanta/00).

- che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo

Pretorio Comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale presso codesto ente;

- al Comando dei Carabinieri – Serra San Bruno;

- portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito

 internet del Comune, nonché mediante il posizionamento dell’idonea segnaletica verticale.

Simbario, 19 agosto 2009

                                                                                                                Il RESPONSABILE

 DELL’ UFFICIO TECNICO  

  Arch. IENNARELLA GIUSEPPE

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Calabria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Provincia di Vibo Valentia)