Logo del Comune di Simbario
Benvenuti nel sito del Comune di Simbario

Salta la navigazione principale.

Data odierna | mappa | contatti | accessibilità | Tcarattere piccolo - Tcarattere medio - Tcarattere grande

Sei in: Informazioni arrow Guida I.C.I.

Guida I.C.I.

  • Stampa

Aliquote I.C.I. 2005

  • ALIQUOTA ORDINARIA  5,00%

  • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00%

  • DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29


RESPONSABILE: dott. Fabrizio Lo Moro

Telefono: 0963 74045

E-mail: amministrativo@comune.simbario.vv.it

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

Per il calcolo dell'I.C.I. puoi anche utilizzare il nuovo servizio interattivo.

CHI DEVE PAGARE L'ICI

L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

COME SI CALCOLA L'ICI

Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

  • per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  • per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.